| ATTIVITA' E CORSI DI FORMAZIONE |
| Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti, Responsabili
e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.M. 16 gennaio 1997)
Programma: Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni I Rapporti con i rappresentanti dei lavoratori Appalti, lavoro autonomo e sicurezza La valutazione dei rischi I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza I dispositivi di protezione individuale La prevenzione incendi ed i piani di emergenza La prevenzione sanitaria L’informazione e la formazione dei lavoratori Durata: Sedici ore |
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Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (D.M. 16 gennaio 1997 e D.Lgs. 626/94) Principi costituzionali e civilistici Durata: Trentadue ore |
Addetti alle squadre di emergenza (D.M. 10 marzo 1998 e D.Lgs. 626/94)
Durata: |
| Lavoratori (D.M. 16 gennaio 1997 e D.Lgs.
626/94) Programma didattico: a) Principi di base del D.Lgs. n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni Obblighi del datore di lavoro I rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché
i danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione |
| INIZIATIVE |
PROGRAMMA 1/ L'incendio e la prevenzione incendi. I principi sulla combustione e l'incendio. Le sostanze estinguenti. Il triangolo della combustione. Le principali cause di un incendio. I rischi alle persone in caso di incendio. I principali accorgimenti e le misure per prevenire gli incendi durata: 2 ore
Le principali misure di protezione contro gli incendi Le vie di esodo Le procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme Le procedure per l'evacuazione I rapporti con i Vigili del Fuoco Le attrezzature e gli impianti di estinzioneI sistemi di allarme La segnaletica di sicurezza L'illuminazione di emergenza durata: 3 ore
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti durata: 3 ore INFORMAZIONI Docenti e addestratori:Faita Salvatore, esperto in prevenzione incendi (Master conseguito presso l'Istituto di formazione aziendale INFORMA, con diploma del CFPA Europe);Personale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo.
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| SIQUAM in collaborazione con le riviste AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO, ANTINCENDIO, CONVEGNO NAZIONALE presenta il convegno: Sono numerose le modifiche previste all'attuale sistema normativo che il Governo intende attuare: - Riordino e coordinamento delle norme di sicurezza e tutela della salute
dei lavoratori ma restano non definiti: lo status giuridico, il ruolo, la preparazione, i diritti e i doveri dei responsabili e consulenti. Tutto ciò mentre aumentano gli incidenti sul lavoro in particolare tra le donne e i lavoratori interinali. Nell'incontro verranno dibattuti modelli di riferimento, codici di autoregolamentazione
e deontologia professionale presenti in alcuni settori operativi della
prevenzione al fine di definire i criteri di qualificazione delle figure
più rilevanti. Questa è l'occasione per: Cod. Prod. 540.08.02 PROGRAMMA 3 ottobre 2002 09,50 Sicurezza sul lavoro: il programma di governo 10,10 Come arginare il fenomeno infortunistico 10,40 Coffee break - La qualificazione degli operatori: prospettive e soluzioni
11,40 I consulenti e i professionisti 12,00 I Coordinatori per la sicurezza nei cantieri 12,20 I medici del lavoro 12,40 Gli igienisti industriali 13,00 Intervallo 14,30 Il problema delle attività di vigilanza: accorpamento, coordinamento, decentramento o delega? Coordinatore:Prof. Agostino Messineo - Dirigente Dipartimento per la Prevenzione ASL RM H Partecipano: ASL Ministero del Lavoro Vigili del Fuoco Regioni 16,00 Coffee break 16,30 Dibattito 17,30 Chiusura lavori 4 ottobre 2002
09,20 La formazione complementare alla qualificazione 09,40 Ruolo, competenze e prospettive del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione 10.00 Rischi chimici 10,20 Le patologie emergenti (patologia stress-correlata - mobbing) 10,40 Multireferenzialità in tema di prevenzione 11,10 Coffee break 11.30 Verso l'autocertificazione antincendio: implicazioni e conseguenze 11,50 Delega di funzioni 12.10 Il problema dei rifiuti 12,30 La formazione degli operatori: modelli di riferimento 12,45 Dibattito 13,00 Colazione di lavoro 14,30 La colpa professionale in materia di sicurezza e salute 15,30 Dibattito 16,30 Chiusura del Convegno |
| Linee guida per la valutazione della sicurezza
antincendio in presenza di persone disabili Per fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e dello loro Famiglie, le linee guida allegate alla presente circolare. Circolare Ministero dell’Interno n. 4, dell’1 marzo 2002 OGGETTO: Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. Come noto il D.Lgs.n.626/94, e le successive modifiche ed integrazioni, impone, tra l’altro, di predisporre un documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il D.M. 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.626/94, ha fornito elementi per la valutazione di uno specifico rischio qual è appunto il rischio di incendio. Le disposizioni citate richiamano l’attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere esposte a rischi particolari a causa della loro disabilità. Ciò premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa Amministrazione in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e dello loro Famiglie, le linee guida allegate alla presente circolare. In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo e nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta. Stante la rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento allegato, si invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione nell’ambito del territorio di competenza, significando che questa Amministrazione provvederà, altresì, alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. ALLEGATO Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili
1 Introduzione - prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo; - considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al luogo di lavoro; - conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; - progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori. 1.2 Articolazione delle linee guida Con un successivo documento redatto con le Associazioni aderenti alla Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre cose, i principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di intervento da adattare, caso per caso, alla situazione riscontrata. 2 La valutazione del rischio Per quanto riguarda i criteri da seguire è possibile elaborare una classificazione che riguarda le caratteristiche relative: - alla mobilità: - all’orientamento; - alla percezione del pericolo e/o dell’allarme; - all’individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza. Di seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio, impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili nell'ambito del processo valutativo. 2.1.1 La mobilità in caso di emergenza - la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali; - la non linearità dei percorsi; - la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso; - la lunghezza eccessiva dei percorsi; - la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell’uscita. Insieme agli elementi puramente architettonici, possono esserne considerati altri di tipo impiantistico o gestionale: - presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento; - organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli utenti; - mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale) all’esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell’uscita. 2.1.2 L’orientamento in caso di emergenza In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa, infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di orientamento, ma costituisce solo una parte della segnaletica di sicurezza, così come definita nell’art.1.2.a del D.Lgs.493/96, che considera la necessità di elaborare modalità di segnalazione che utilizzino più canali sensoriali. Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno l’esigenza di orientamento dei soggetti (es, quelli non udenti) che possono avvalersi solo di questo canale sensoriale. 2.1.3 La percezione dell’allarme e del pericolo è necessario, altresì, che l’allarme e il pericolo siano segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva. 2.1.4 L’individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza Tale condizione può spesso essere ricondotta all'eccessiva complessità del messaggio o all'uso di un solo canale sensoriale (ad esempio solo acustico o solo visivo). Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio anche attraverso canali sensoriali diversi da quello visivo. Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e semplificato, in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto delle limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo il canale sensoriale visivo. 3 Misure edilizie ed impiantistiche Le indicazioni fornite nella successiva descrizione sono puramente indicative e non esaustive delle soluzioni possibili e vanno sommate a quelle prescritte sia dalle specifiche norme in materia di prevenzione incendi che quelle finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. 3.1 Le misure per facilitare la mobilità - adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione; - adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d’uso; - eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la realizzazione di rampe; - riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo; - ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata; - installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali; - realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli ambienti, con l’obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in caso di esodo attraverso scale; - realizzazione di ascensori di evacuazione quando l’esodo è possibile solo attraverso le scale; - adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti di complanarità della/e pavimentazione/i; - verifica della complessità nell’utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia dello sforzo da applicare (ovvero della capacità fisica degli utenti) per aprirle; 3.2 Le misure per facilitare l’orientamento In particolare, dovrà essere verificato che la condizione elaborata sia adeguata alle necessità di lettura ed alle capacita di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese le persone estranee al luogo stesso. Per quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma non in sostituzione alla cartellonistica, le misure possono essere individuate, ad esempio, tra le seguenti: realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili; verifica della presenza di altri particolari indicatori; verifica che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse condizioni di illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte e bagnate; segnaletica luminosa e/o lampeggiante. Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), i piani di emergenza, devono essere concordati con il coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati. 3.2.1 Le misure per facilitare la percezione dell’allarme e del
pericolo Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l’allarme è trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni relative all’evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da adottare. Pertanto, tra le misure atte a facilitare la percezione dell’allarme si possono includere: - Adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete sull’oggetto della comunicazione; - Installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici; - Installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici o acustici). 3.2.2 Le misure per facilitare la determinazione delle azioni da compiere
in caso di emergenza. Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali, poiché i comportamenti da adottare dipendono dalle singole situazioni ambientali e individuali, che possono richiedere gradi diversi di complessità della risposta umana. A questo proposito, quindi, nella valutazione del rischio deve essere evidenziata la congruenza tra il livello di complessità del comportamento richiesto alle persone e la capacità delle persone stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del responsabile alla sicurezza. Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), ogni intervento deve essere concordato con il coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati. Infine, come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto. 4 Misure organizzative e gestionali - ai fini dell’adozione di procedure gestionali e di emergenza che siano praticabili ed idonee agli scopi, è opportuno che la loro definizione avvenga, ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una consultazione dei diretti interessati abitualmente ivi presenti; - la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per facilitare la fuga; - la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona. 5 Appendice informativa 5.1 Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche Decreto ministeriale 16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). “Art.4.6 Raccordi con la normativa antincendio. Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono “luogo sicuro statico” così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante “termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”, pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonoma da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi”. DPR 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). “Art.18: Raccordi con la normativa antincendio. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d’uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”. 5.2 Termini e definizioni di prevenzione incendi “Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi”. 5.3 Il DM 10 marzo 1998 “8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio 8.3.1 - Generalità Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. 8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili. 8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato. 8.3.4 - Utilizzo di ascensori Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un
ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio,
ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale
pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione”. |