ATTIVITA' E CORSI DI FORMAZIONE
Attività di formazione per:
> Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti, Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
> Rappresentanti dei lavoratori
> Addetti all'emergenza
- Addetti al primo soccorso
> Lavoratori
I programmi dei corsi di formazione di seguito descritti sono conformi alla legislazione vigente e sono finalizzati al conferimento delle competenze necessarie per adempiere ai compiti previsti dalle normative di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni).
 
INIZIATIVE
> Corso per addetti alla prevenzione incendi in attività a medio rischio di incendio (28 settembre 2002)
> Convegno Nazionale sulla Sicurezza sul Lavoro dal tema "la qualificazione degli operatori della sicurezza" del 3 e 4 ottobre 2002 promosso dalla SIQUAM in collaborazione con le riviste AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO E ANTINCENDIO e organizzato dalla società INFORMA
> Foto del corso di prevenzione incendi del 13 marzo 2002
> Linee guida di prevenzione incendi in presenza di disabili
 

 

 

 

ATTIVITA' E CORSI DI FORMAZIONE
Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti, Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.M. 16 gennaio 1997)

Programma:
Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale
Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende
La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni
I Rapporti con i rappresentanti dei lavoratori
Appalti, lavoro autonomo e sicurezza
La valutazione dei rischi
I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza
I dispositivi di protezione individuale
La prevenzione incendi ed i piani di emergenza
La prevenzione sanitaria
L’informazione e la formazione dei lavoratori

Durata: Sedici ore
Materiale didattico: A tutti i partecipanti sarà consegnato il materiale relativo al programma svolto.
Attestato: Alla fine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di partecipazione valido ai sensi di legge.

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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D.M. 16 gennaio 1997 e D.Lgs. 626/94)

Programma didattico:

Principi costituzionali e civilistici
La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi
La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio
La valutazione dei rischi
L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative e procedurali) di prevenzione e protezione
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
Nozioni di tecnica della comunicazione

Durata: Trentadue ore
Materiale didattico: A tutti i partecipanti sarà consegnato il materiale relativo al programma svolto.
Attestato: Alla fine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di partecipazione valido ai sensi di legge.

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Addetti alle squadre di emergenza (D.M. 10 marzo 1998 e D.Lgs. 626/94)


Programma didattico: (secondo decreto per tipologia di rischio)

Durata:
Attività a basso rischio di incendio: quattro ore (2 ore di teoria + 2 ore di pratica)
Attività a medio rischio di incendio: otto ore (5 ore di teoria + 3 ore di pratica)
Attività ad alto rischio di incendio: sedici ore (12 ore di teoria + 4 ore di pratica)
Materiale didattico: A tutti i partecipanti sarà consegnato il materiale relativo al programma svolto.
Attestato: Alla fine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di partecipazione valido ai sensi di legge.

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Lavoratori (D.M. 16 gennaio 1997 e D.Lgs. 626/94)

Programma didattico:

a) Principi di base del D.Lgs. n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni

Obblighi del datore di lavoro
Obblighi dei lavoratori
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sl posto di lavoro
b) Rischi specifici delle mansioni

I rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione
Durata: Quattro ore
Materiale didattico: A tutti i partecipanti sarà consegnato il materiale relativo al programma svolto.
Attestato: Alla fine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di partecipazione valido ai sensi di legge.

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INIZIATIVE
Corso per addetti alla prevenzione incendi in attività a medio rischio di incendio (28 settembre 2002)

PROGRAMMA

1/ L'incendio e la prevenzione incendi.

I principi sulla combustione e l'incendio.

Le sostanze estinguenti.

Il triangolo della combustione.

Le principali cause di un incendio.

I rischi alle persone in caso di incendio.

I principali accorgimenti e le misure per prevenire gli incendi

durata: 2 ore


2/ Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

Le principali misure di protezione contro gli incendi

Le vie di esodo

Le procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme

Le procedure per l'evacuazione

I rapporti con i Vigili del Fuoco

Le attrezzature e gli impianti di estinzioneI sistemi di allarme

La segnaletica di sicurezza

L'illuminazione di emergenza

durata: 3 ore


3/ Esercitazioni pratiche

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi

Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale

Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

durata: 3 ore

INFORMAZIONI

Docenti e addestratori:Faita Salvatore, esperto in prevenzione incendi (Master conseguito presso l'Istituto di formazione aziendale INFORMA, con diploma del CFPA Europe);Personale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo.


Accoglienza:E' compresa una pausa caffè.
Materiale didattico:Saranno forniti la dispensa del corso e gli opuscoli informativi sulla prevenzione incendi e l'evacuazione.
Attestato di partecipazione:I partecipanti saranno valutati con questionario finale (seguendo le domande predisposte dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco).Alla fine del corso, a ciascuno dei partecipanti ed alla Società, sarà rilasciato "attestato di partecipazione", valido ai sensi di legge.

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SIQUAM
in collaborazione con le riviste

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO, ANTINCENDIO, CONVEGNO NAZIONALE

presenta il convegno:
LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA SICUREZZA
Roma, 3 - 4 ottobre 2002 - Organizzazione: INFORMA

Obiettivo del convegno è quello di raccogliere tutti gli operatori della sicurezza desiderosi di acquisire una identità definita attraverso il riconoscimento della loro professionalità.
Gli operatori della sicurezza, infatti, -consulenti e professionisti, RSPP, addetti, coordinatori, medici del lavoro, igienisti industriali - rappresentano l'unico elemento di certezza e continuità per l'implementazione del sistema di sicurezza.

Sono numerose le modifiche previste all'attuale sistema normativo che il Governo intende attuare:

- Riordino e coordinamento delle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
- semplificazione di disposizioni giudicate inefficaci nella lotta agli infortuni
- individuazione di criteri prevenzionistici specifici per piccole e medie imprese e per il settore agricolo
- delegificazione e riordino delle norme tecniche
- riordino dell'apparato sanzionatorio
- meccanismi contributivi propriamente basati su "experience-rating"
- integrazioni dei sistemi informativi ai fini della vigilanza e attuazione di pratiche preventive

ma restano non definiti: lo status giuridico, il ruolo, la preparazione, i diritti e i doveri dei responsabili e consulenti. Tutto ciò mentre aumentano gli incidenti sul lavoro in particolare tra le donne e i lavoratori interinali.

Nell'incontro verranno dibattuti modelli di riferimento, codici di autoregolamentazione e deontologia professionale presenti in alcuni settori operativi della prevenzione al fine di definire i criteri di qualificazione delle figure più rilevanti.

Questa è l'occasione per:
- un incontro tra gli operatori
- un confronto diretto con esponenti politici
- un dialogo con gli organi di vigilanza
- acquisire l'orientamento di autorevoli esponenti della magistratura

Cod. Prod. 540.08.02

PROGRAMMA

3 ottobre 2002
09,30 Benvenuto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

09,50 Sicurezza sul lavoro: il programma di governo
Dott. Maurizio Sacconi - Sottosegretario Ministero Lavoro e Politiche Sociali (da confermare)

10,10 Come arginare il fenomeno infortunistico
Prof. Michele Lepore - Professore di Tutela della salute dei lavoratori Università La Sapienza di Roma e Università di Teramo

10,40 Coffee break

- La qualificazione degli operatori: prospettive e soluzioni


11,20 I Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dr. Marco Sciarra - RSPP Università Tor Vergata - Vice Presidente Siquam

11,40 I consulenti e i professionisti
Ing. Tiziano Zuccaro - Consulente di sicurezza

12,00 I Coordinatori per la sicurezza nei cantieri
Arch. Sergio Indrio - Istituto Centrale per il Restauro - Ministero dei beni culturali- Consigliere Siquam

12,20 I medici del lavoro
Prof. Piero Apostoli - Coordinatore gruppo delle linee guida sull'accreditamento dei Medici del Lavoro - Ordinario di Medicina del lavoro

12,40 Gli igienisti industriali
Dott. Danilo Cottica - Presidente ICI Istituto Certificazione Igiene Industriale

13,00 Intervallo

14,30 Il problema delle attività di vigilanza: accorpamento, coordinamento, decentramento o delega?

Coordinatore:Prof. Agostino Messineo - Dirigente Dipartimento per la Prevenzione ASL RM H

Partecipano:

ASL
Dott. Giovanni Moro - Responsabile dello Spisal ASL 9 di Treviso

Ministero del Lavoro
Dott. Paolo Pennesi - Dirigente Coordinamento Ispezione Lavoro

Vigili del Fuoco
Ing. Giorgio Chimenti - Ispettore regionale Liguria

Regioni
Dr. Bruno Cravedi - Responsabile Area sistemi di prevenzione collettiva - Regione Toscana

16,00 Coffee break

16,30 Dibattito

17,30 Chiusura lavori

4 ottobre 2002


09,00 Tutela della salute negli ambienti di lavoro: il programma del Ministero della Salute
Dott. Fabrizio Oleari - Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione Ministero Salute

09,20 La formazione complementare alla qualificazione
Ing. Natale Inzaghi - Direttore Centrale Formazione Ministero dell'Interno

09,40 Ruolo, competenze e prospettive del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Avv. Antonio Porpora - Presidente Siquam

10.00 Rischi chimici
Dott. Sergio Rovetta - Dirigente Dipartimento per la Prevenzione ASL RM B

10,20 Le patologie emergenti (patologia stress-correlata - mobbing)
Prof. Renato Gilioli - Direttore Centro per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie da disadattamento lavorativo Università Milano

10,40 Multireferenzialità in tema di prevenzione
Prof. Agostino Messineo - Dirigente Dipartimento per la Prevenzione ASL RM H

11,10 Coffee break

11.30 Verso l'autocertificazione antincendio: implicazioni e conseguenze
Ing. Sandro Marinelli - Direttore centrale vicario della prevenzione Ministero Interno

11,50 Delega di funzioni
Dott. Donato Ceglie - Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale S. Maria Capua Vetere

12.10 Il problema dei rifiuti
Dott. Gianfranco Amendola - Procuratore Aggiunto Tribunale Penale di Roma

12,30 La formazione degli operatori: modelli di riferimento
D.ssa Silvia Vescuso - Direttore Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale

12,45 Dibattito

13,00 Colazione di lavoro

14,30 La colpa professionale in materia di sicurezza e salute
Prof. Raffaele Guariniello - Procuratore Aggiunto Tribunale Penale di Torino

15,30 Dibattito

16,30 Chiusura del Convegno

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Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio in presenza di persone disabili

Per fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e dello loro Famiglie, le linee guida allegate alla presente circolare.

Circolare Ministero dell’Interno n. 4, dell’1 marzo 2002

OGGETTO: Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Come noto il D.Lgs.n.626/94, e le successive modifiche ed integrazioni, impone, tra l’altro, di predisporre un documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il D.M. 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.626/94, ha fornito elementi per la valutazione di uno specifico rischio qual è appunto il rischio di incendio.

Le disposizioni citate richiamano l’attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere esposte a rischi particolari a causa della loro disabilità.

Ciò premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa Amministrazione in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e dello loro Famiglie, le linee guida allegate alla presente circolare.

In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo e nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta.

Stante la rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento allegato, si invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione nell’ambito del territorio di competenza, significando che questa Amministrazione provvederà, altresì, alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO

Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili

1 Introduzione

1.1 Scopo
Queste linee guida sono state concepite nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza (prevista dal decreto stesso), negli ambienti di lavoro, di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie. In particolare, le linee guida, in relazione alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle misure, sono ispirate ai seguenti principi generali:

- prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo;

- considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al luogo di lavoro;

- conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;

- progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.

1.2 Articolazione delle linee guida
Secondo lo schema previsto dal D.Lgs.n.626 del 1994 e dal DM 10 marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per svolgere una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro titolo esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico che possono essere adottate per compensare i rischi individuati. In tale ambito sono esposte alcune misure di carattere gestionale che, integrando o sostituendo quelle edilizie ed impiantistiche, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza imposti dalla legge.

Con un successivo documento redatto con le Associazioni aderenti alla Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre cose, i principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di intervento da adattare, caso per caso, alla situazione riscontrata.

2 La valutazione del rischio

2.1 L’identificazione delle caratteristiche ambientali
Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso i sistemi di gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o impossibile alle persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie il movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione di emergenza. Il primo passo da compiere per conseguire tale obiettivo è quello di individuare le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o cognitivo che l'ambiente può determinare, verso le quali dovrà essere prestata la massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure di contenimento e abbattimento del rischio..

Per quanto riguarda i criteri da seguire è possibile elaborare una classificazione che riguarda le caratteristiche relative:

- alla mobilità:

- all’orientamento;

- alla percezione del pericolo e/o dell’allarme;

- all’individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.

Di seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio, impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili nell'ambito del processo valutativo.

2.1.1 La mobilità in caso di emergenza
Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti nell’ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può comprendere:

- la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;

- la non linearità dei percorsi;

- la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;

- la lunghezza eccessiva dei percorsi;

- la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell’uscita.

Insieme agli elementi puramente architettonici, possono esserne considerati altri di tipo impiantistico o gestionale:

- presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento;

- organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli utenti;

- mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale) all’esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell’uscita.

2.1.2 L’orientamento in caso di emergenza
Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della segnaletica presente in rapporto all’ambiente o alla conoscenza di questo da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere svolta anche tenendo conto della capacità individuale di identificare i percorsi (e le porte) che conducono verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono essere facilmente fruibili anche da parte di persone estranee al luogo.

In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa, infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di orientamento, ma costituisce solo una parte della segnaletica di sicurezza, così come definita nell’art.1.2.a del D.Lgs.493/96, che considera la necessità di elaborare modalità di segnalazione che utilizzino più canali sensoriali.

Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno l’esigenza di orientamento dei soggetti (es, quelli non udenti) che possono avvalersi solo di questo canale sensoriale.

2.1.3 La percezione dell’allarme e del pericolo
La percezione dell’allarme o del pericolo può essere resa difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In particolare, é frequente il caso in cui deve rientrare nella valutazione la mancanza di misure alternative ai segnali acustici. Inoltre, anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere valutato il segnale in rapporto al messaggio da trasmettere: in relazione all’ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da parte delle persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le persone estranee al luogo.

è necessario, altresì, che l’allarme e il pericolo siano segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva.

2.1.4 L’individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza
L’individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza può essere resa difficile dall’inadeguatezza del sistema di comunicazione.

Tale condizione può spesso essere ricondotta all'eccessiva complessità del messaggio o all'uso di un solo canale sensoriale (ad esempio solo acustico o solo visivo).

Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio anche attraverso canali sensoriali diversi da quello visivo.

Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e semplificato, in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto delle limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo il canale sensoriale visivo.

3 Misure edilizie ed impiantistiche
Le misure di tipo edilizio o impiantistico devono essere necessariamente coordinate con quelle di carattere gestionale, tenendo conto che queste ultime possono, in caso di necessità, integrare o sostituire le altre.

Le indicazioni fornite nella successiva descrizione sono puramente indicative e non esaustive delle soluzioni possibili e vanno sommate a quelle prescritte sia dalle specifiche norme in materia di prevenzione incendi che quelle finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

3.1 Le misure per facilitare la mobilità
Le misure finalizzate a rendere più agevole l’esodo in caso di emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti:

- adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione;

- adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d’uso;

- eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la realizzazione di rampe;

- riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo;

- ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata;

- installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali;

- realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli ambienti, con l’obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in caso di esodo attraverso scale;

- realizzazione di ascensori di evacuazione quando l’esodo è possibile solo attraverso le scale;

- adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti di complanarità della/e pavimentazione/i;

- verifica della complessità nell’utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia dello sforzo da applicare (ovvero della capacità fisica degli utenti) per aprirle;

3.2 Le misure per facilitare l’orientamento
Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere integrando la cartellonistica di sicurezza con l’adozione di sistemi ad essa complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche dal D.Lgs.n.493 del 1996.

In particolare, dovrà essere verificato che la condizione elaborata sia adeguata alle necessità di lettura ed alle capacita di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.

Per quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma non in sostituzione alla cartellonistica, le misure possono essere individuate, ad esempio, tra le seguenti:

realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;

realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;

verifica della presenza di altri particolari indicatori;

verifica che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse condizioni di illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte e bagnate;

segnaletica luminosa e/o lampeggiante.

Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), i piani di emergenza, devono essere concordati con il coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.

3.2.1 Le misure per facilitare la percezione dell’allarme e del pericolo
La percezione dell’allarme può avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o vibrazioni.

Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l’allarme è trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni relative all’evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da adottare. Pertanto, tra le misure atte a facilitare la percezione dell’allarme si possono includere:

- Adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete sull’oggetto della comunicazione;

- Installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici;

- Installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici o acustici).

3.2.2 Le misure per facilitare la determinazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.
L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede una valutazione sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.

Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali, poiché i comportamenti da adottare dipendono dalle singole situazioni ambientali e individuali, che possono richiedere gradi diversi di complessità della risposta umana.

A questo proposito, quindi, nella valutazione del rischio deve essere evidenziata la congruenza tra il livello di complessità del comportamento richiesto alle persone e la capacità delle persone stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del responsabile alla sicurezza.

Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), ogni intervento deve essere concordato con il coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.

Infine, come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto.

4 Misure organizzative e gestionali
Il Decreto 10 marzo 1998 prevede che, all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e dei provvedimenti intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza del luogo adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio, riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII al decreto stesso. In tale piano dovranno essere considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale appositamente formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato al punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di trattazione nel documento indicato nel punto 1.2., è possibile fornire solo alcune indicazioni di carattere generale:

- ai fini dell’adozione di procedure gestionali e di emergenza che siano praticabili ed idonee agli scopi, è opportuno che la loro definizione avvenga, ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una consultazione dei diretti interessati abitualmente ivi presenti;

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per facilitare la fuga;

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona.

5 Appendice informativa

5.1 Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

Decreto ministeriale 16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

“Art.4.6 Raccordi con la normativa antincendio.

Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono “luogo sicuro statico” così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante “termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”, pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonoma da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi”.

DPR 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

“Art.18: Raccordi con la normativa antincendio.

Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d’uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.

5.2 Termini e definizioni di prevenzione incendi
I contenuti del DM 30/11/83 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con specifiche definizioni successivamente introdotte da altrettanto specifiche norme di prevenzione incendi. Di seguito si richiama la definizione di “spazio calmo” fornita dal DM 9/4/94 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), nel DM 18/3/96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e nel DM 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).

“Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi”.

5.3 Il DM 10 marzo 1998
Ai fini delle presenti linee guida si riporta per esteso il punto 8.3 del decreto, rimandando ad una sua lettura integrale per quanto concerne altri aspetti qui considerati.

“8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio

8.3.1 - Generalità

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.

In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata.

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.

8.3.4 - Utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione”.

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